Cos’è il segreto professionale?
Un medico psicoterapeuta è tenuto, sia dal punto di vista deontologico che giuridico, a mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. Questo significa che qualunque cosa un paziente mi riveli, questa rimarrà tra di noi (anche nel caso di paziente minorenne) e non verrà rivelata nemmeno ai familiari del paziente o ad un giudice in sede processuale, a meno che il paziente stesso non indichi esplicitamente il proprio consenso.
Il medico inoltre è tenuto a mantenere il segreto professionale in seguito alla sospensione, radiazione o cancellazione del medico stesso dall’albo professionale e anche in seguito al decesso del paziente.
Ci sono delle eccezioni?
Sì, il segreto professionale può essere rivelato senza il consenso del paziente solo ed esclusivamente:
- se il professionista si rivolge a dei colleghi (anch’essi tenuti al segreto professionale) per un consulto finalizzato al miglior trattamento del paziente stesso;
- se c’è una giusta causa, ovvero una circostanza in cui la rivelazione trova una giustificazione legale, deontologica o morale. Se ad esempio il professionista ha ragione di credere che la vita o la salute psicofisica del soggetto e/o di terze persone possa essere messa in grave pericolo, ha la facoltà di rompere il segreto professionale.
Legislazione sul segreto professionale
- Art. 10, 11 e 12 del Codice di Deontologia Medica
- D. Lgs. 196/2003
- Art 622 del Codice Penale